di Giuseppe Aquino e Paola Consonni L'analisi in breve Il recente report della CGIA di…
Come segnalare un illecito sul lavoro? Scopri il whistleblowing
Cosa deve fare una persona che pensa di aver scoperto un illecito o un’irregolarità all’interno di un’organizzazione pubblica o un’azienda privata? Da anni si parla di whistleblowing, ma quanti di noi sanno realmente cosa significa? Quanti di noi saprebbero cosa fare per denunciare questa spiacevole situazione? Come poter fare questa segnalazione?
La nuova disciplina relativa al whistleblowing, stabilita con l’approvazione del Decreto legislativo 10/03/2023, n. 24, è entrata in vigore dal 15 luglio 2023 e apporta importanti novità orientate innanzitutto a proteggere le persone che effettuano una segnalazione ampliandone il livello di tutela e protezione, oltre a estendere la platea delle organizzazioni interessate (per le quali sono state inasprite le sanzioni previste) e chiarire quali sono i canali con cui è possibile interfacciarsi.
Cosa è il whistleblowing e chi è il whistleblower
Il whistleblowing è un sistema di prevenzione della corruzione, riconosciuto dalla legislazione italiana in attuazione della Direttiva comunitaria 23/10/2019, n. 2019/1937, che si basa sulla rivelazione di un presunto illecito o di una irregolarità commessi all’interno di un’organizzazione tramite una segnalazione effettuata da un soggetto, comunemente chiamato whistleblower.
Cosa è un “presunto illecito o irregolarità”
Le segnalazioni di whistleblowing possono riguardare violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’organizzazione di cui il segnalante è venuto a conoscenza e che consistono in:
- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali
- condotte illecite rilevanti o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione previsti
- illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi a molteplici settori (appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza e conformità dei prodotti, sicurezza dei trasporti, tutela dell’ambiente, radioprotezione e sicurezza nucleare, sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali, salute pubblica, protezione dei consumatori
- tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi
- atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea
- atti o omissioni riguardanti il mercato interno
- atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione europea.
Quando è opportuno presentare una segnalazione
La normativa prevede due condizioni minime necessarie per presentare una segnalazione.
- Ragionevolezza: al momento della segnalazione il segnalante deve avere un ragionevole e fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni rilevate siano vere e rientrino nell’ambito della normativa vigente.
- Modalità: la segnalazione deve essere effettuata utilizzando esclusivamente i canali previsti e illustrati nei paragrafi successivi.
Chi deve applicare le nuove direttive
Le nuove direttive si applicano:
- alle organizzazioni private che hanno impiegato nell’ultimo anno almeno 50 lavoratori subordinati
- alle organizzazioni private che si occupano dei cosiddetti “settori sensibili” (servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela dell’ambiente)
- alle organizzazioni private che adottano modelli di organizzazione e gestione previsti dal Decreto legislativo 08/06/2001, n. 231
- alle pubbliche amministrazioni
- alle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione
- agli enti pubblici economici e agli organismi di diritto pubblico
- ai concessionari di pubblico servizio, le società a controllo pubblico e le società in house.
Come effettuare una segnalazione
La normativa prevede quattro canali di segnalazione, di seguito descritti.
Canale di segnalazione interno (nell’ambito del contesto lavorativo) mediante l’utilizzo della forma scritta, anche tramite modalità informatiche, o mediante forma orale. L’obbligo di predisporre il canale di segnalazione interna è previsto per tutti i soggetti tenuti all’applicazione delle nuove direttive, che possono avvalersi della possibilità di condividere il canale e la relativa gestione (possibilità valida per i Comuni diversi dai capoluoghi di provincia e i soggetti del settore privato che hanno impiegato nell’ultimo anno, meno di 250 lavoratori subordinati).
Nel caso in cui il segnalante presenti una segnalazione tramite questa modalità, l’organizzazione deve fornire un riscontro entro e non oltre tre mesi.
Canale di segnalazione esterno (tramite ANAC), mediante l’accesso al portale dedicato raggiungibile all’indirizzo whistleblowing.anticorruzione.it. Questo canale di comunicazione può essere attivato quando:
- non è previsto, nell’ambito del contesto lavorativo, l’obbligo di attivazione del canale di segnalazione interna oppure quando questo, anche se obbligatorio, non è attivo o non è conforme alla normativa vigente
- il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna senza ottenere riscontro
- il segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, non gli sarebbe dato efficace seguito o che potrebbe determinarsi un rischio di ritorsione
- il segnalante ritiene che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
Nel caso in cui il segnalante presenti una segnalazione tramite questa modalità, ANAC deve fornire un riscontro entro e non oltre 3 mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, entro e non oltre 6 mesi.
Per ogni approfondimento relativo a questo canale vi suggeriamo di consultare anche il sito istituzionale di ANAC, oltre alle Linee guida di recente approvazione.
Divulgazione pubblica (tramite la stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone) quando il segnalante:
- ha già effettuato una segnalazione interna ed esterna, oppure ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non ha ottenuto riscontro entro i termini stabiliti
- ritiene che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse
- ritiene che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l’autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.
Denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile, anche senza previa segnalazione all’organizzazione o all’ANAC.
La tutela delle parti interessate
La direttiva prevede espressamente che, in caso di segnalazione, vengano tutelate le seguenti categorie di soggetti:
- i lavoratori dipendenti, gli autonomi, i consulenti, i collaboratori, i liberi professionisti, i volontari e i tirocinanti
- gli azionisti dell’azienda
- gli individui con funzione di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza, rappresentanza
- i cosiddetti “facilitatori”, cioè persone fisiche che assistono un segnalante nel processo di segnalazione, operanti all’interno del medesimo contesto lavorativo
- i parenti del segnalante e coloro che sono legati a quest’ultimo da uno stabile legame affettivo
- i colleghi del segnalante che lavorino nel medesimo contesto lavorativo e che intrattengano con quest’ultimo un rapporto abituale e corrente.
Da questo punto di vista vige il divieto, da parte dell’organizzazione, di applicare ogni possibile comportamento ritorsivo, come il licenziamento o la sospensione, la retrocessione di grado, la stesura di note di merito o referenze negative, il mancato rinnovo del contratto di lavoro, qualsiasi forma di discriminazione o trattamento sfavorevole, ecc.