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Nuovo Codice dei contratti pubblici: attuazione dei principi della PA digitale e della cittadinanza digitale
In questo articolo sono illustrate le novità introdotte dal nuovo Codice dei contratti pubblici (Decreto legislativo 31/03/2023, n. 36) relativamente alla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti, facendo riferimento pertanto alla parte II della norma, dall’articolo 19 all’articolo 36.
A chi si applicano le disposizioni
Il nuovo Codice dei contratti pubblici si applica a tutte le amministrazioni dello Stato, ai gestori di servizi pubblici e alle società a controllo pubblico.
I principi fondamentali
Il nuovo Codice dei contratti pubblici introduce alcuni principi molto importanti in materia di digitalizzazione della pubblica amministrazione e di cittadinanza digitale.
- Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti nel rispetto dei principi e delle disposizioni del Codice dell’amministrazione digitale (Decreto legislativo 07/03/2005, n. 82) e garantiscono l’esercizio dei diritti della cittadinanza digitale.
- In attuazione del principio del Once only (cittadini, istituzioni e aziende devono poter fornire le informazioni alle autorità e alle amministrazioni solo una volta) ciascun dato è fornito una sola volta a un solo sistema informativo e non può essere richiesto da altri sistemi o banche dati, ma è reso disponibile dal sistema informativo ricevente.
- Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la tracciabilità e la trasparenza delle attività svolte, l’accessibilità ai dati e alle informazioni, la conoscibilità dei processi decisionali automatizzati e rendono le piattaforme utilizzate accessibili.
Il ciclo di vita digitale dei contratti pubblici
Il nuovo Codice dei contratti pubblici introduce il concetto di Ciclo di vita digitale dei contratti pubblici (programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione) che deve essere gestito attraverso piattaforme e servizi digitali fra loro interoperabili che nel loro complesso costituiscono l’ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale.
Banca dati nazionale dei contratti pubblici
La Banca dati nazionale dei contratti pubblici, gestita dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), è un sistema centralizzato di raccolta delle informazioni relative a tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici. È interoperabile con le Piattaforme di approvvigionamento digitale delle stazioni appaltanti e i sistemi informativi degli enti coinvolti nei diversi procedimenti attraverso la Piattaforma digitale nazionale dati (PDND). È integrata con la Piattaforma unica della trasparenza istituita presso l’ANAC.
Piattaforme di approvvigionamento digitale
Le Piattaforme di approvvigionamento digitale sono costituite dall’insieme dei servizi e dei sistemi informatici, interconnessi e interoperanti, utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti per gestire il ciclo di vita digitale dei contratti pubblici (programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento, esecuzione).
Le Piattaforme di approvvigionamento digitale interagiscono con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici e con la Piattaforma digitale nazionale dati (PDND).
I requisiti tecnici e le modalità per la certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale sono state definite dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID), d’intesa con ANAC e il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, con la Determinazione 01/06/2023, n. 137 “Requisiti tecnici e modalità di certificazione delle Piattaforme di approvvigionamento digitale”.
Fascicolo virtuale dell’operatore economico
All’interno della Banca dati nazionale dei contratti pubblici è presente il Fascicolo virtuale dell’operatore economico che consente la verifica dell’assenza delle cause di esclusione automatica e non automatica, dei requisiti di partecipazione a procedure di lavori di rilevante importo e dei dati e documenti relativi ai requisiti speciali per i soggetti esecutori. I dati sono aggiornati automaticamente mediante interoperabilità e sono utilizzati in tutte le procedure di affidamento alle quali l’operatore partecipa.
Le amministrazioni competenti al rilascio delle certificazioni e delle informazioni relative alle cause di esclusione automatica e non automatica aggiornano la Banca dati nazionale dei contratti pubblici in modo automatico attraverso la Piattaforma digitale nazionale dati (PDND).
L’ANAC garantisce l’accessibilità al Fascicolo virtuale dell’operatore economico alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti, agli operatori economici e agli organismi di attestazione dei requisiti di ordine speciale.
Amministrazione trasparente
La trasmissione a livello nazionale ed europeo delle informazioni è garantita dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici. Gli effetti giuridici degli atti oggetto di pubblicazione decorrono dalla data di pubblicazione nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici.
La documentazione di gara è resa costantemente disponibile attraverso le Piattaforme di approvvigionamento digitale e i siti istituzionali delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti.
Le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici sono trasmesse alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici in interoperabilità.
Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano il collegamento tra la sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale e la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, la quale assicura la tempestiva pubblicazione sul proprio portale dei dati ricevuti, anche attraverso la Piattaforma unica della trasparenza.
Procedure automatizzate
Per migliorare l’efficienza nella gestione delle procedure le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono automatizzare le proprie attività ricorrendo a soluzioni tecnologiche, incluse l’adozione dell’intelligenza artificiale e delle tecnologie di registri distribuiti.
Anagrafe degli operatori economici
Presso l’ANAC è istituita l’Anagrafe degli operatori economici coinvolti nei contratti pubblici, basata sul registro delle imprese. L’anagrafe assume valore certificativo per i ruoli e le cariche rivestite dei soggetti censiti non risultanti dal registro delle imprese.
Sistema dinamico di acquisizione, aste elettroniche e cataloghi elettronici
Per acquisti di uso corrente con caratteristiche standard è possibile avvalersi di un sistema dinamico di acquisizione elettronico, aperto per tutto il periodo di efficacia a qualsiasi operatore economico che soddisfi i criteri di selezione.
Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono ricorrere anche ad aste elettroniche strutturate come un processo elettronico per fasi successive, che interviene dopo una prima valutazione completa delle offerte e consente di classificarle sulla base di un trattamento automatico.
Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono chiedere infine che le offerte siano presentate sotto forma di catalogo elettronico.
Accesso agli atti
Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano l’accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici in modalità digitale, mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inserite nelle piattaforme.
L’offerta dell’operatore economico aggiudicatario, i verbali di gara, gli atti, i dati e le informazioni sono resi disponibili attraverso la Piattaforma di approvvigionamento digitale a tutti gli offerenti contestualmente alla comunicazione digitale dell’aggiudicazione.
Il Building Information Modeling (BIM)
Il percorso di introduzione della metodologia BIM (uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni nelle opere pubbliche) è iniziato una decina di anni fa ed è culminato con il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 02/08/2021, n. 312.
Il nuovo Codice dei contratti pubblici conferma l’impostazione vigente e introduce l’obbligatorietà di adottare tecnologie BIM per tutti gli appalti superiori a un milione di euro a decorrere dal 01/01/2025. Non è necessario l’adozione di tecnologie BIM per interventi inferiori a un milione di euro, interventi di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria a meno che questi interventi riguardino opere precedentemente eseguite con l’uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale.
Chi vigila sulla transizione digitale
La vigilanza, la verifica, il controllo e il monitoraggio sul rispetto delle disposizioni del Codice dell’amministrazione digitale sono affidate all’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID).