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Tutela dei diritti della cittadinanza digitale: ecco il Difensore civico per il digitale

Anche i cittadini digitali hanno dei diritti (come dei doveri). E quando questi vengono meno, c’è qualcuno a cui rivolgersi: il Difensore civico per il digitale. Che, al posto dei cittadini, può dare forma e sostanza ai diritti digitali dimenticati, violati o ignorati a partire da una semplice segnalazione.

Prima di tutto, cerchiamo di capire chi è questa figura, quali sono i suoi (super) poteri e come chiedere il suo intervento.

La nascita del Difensore civico per il digitale

Il Difensore civico per il digitale nasce nel 2016 grazie alla pubblicazione del Decreto legislativo 26/08/2016, n 179, che introduce l’articolo 17, comma 1-quater al Decreto legislativo 07/03/2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale):

È istituito presso l’AgID l’ufficio del difensore civico per il digitale, a cui è preposto un soggetto in possesso di adeguati requisiti di terzietà, autonomia e imparzialità. Chiunque può presentare al difensore civico per  il digitale […] segnalazioni relative a presunte violazioni del presente Codice e di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione della pubblica amministrazione […]

L’anno successivo, tramite il Decreto legislativo 13/12/2017, n 217, il legislatore ha modificato il citato comma accentrando il ruolo di Difensore presso AgID e stabilendo che le segnalazioni possano essere inviate tramite il sito di AgID stessa.

Lo scopo del legislatore è fornire a ogni cittadino un riferimento certo, che possa dare adeguato supporto nell’affrontare tutte le controversie legate all’utilizzo dei servizi digitali nei rapporti con la Pubblica amministrazione.

Quali diritti difende?

Il Difensore civico per il digitale nasce per tutelare tutti i diritti della cittadinanza digitale.

Ad esempio la possibilità di usufruire di servizi online accedendo tramite la propria identità digitale, istituire il proprio domicilio digitale oppure effettuare pagamenti con modalità informatiche. Più in generale, si tratta del diritto di comunicare con la Pubblica amministrazione mediante le tecnologie informatiche nel rispetto dei requisiti di accessibilità previsti per le persone con disabilità.

Quali sono le sue funzioni?

Nel dettaglio, il Difensore civico per il digitale ha due funzioni particolari:

  • Raccogliere tutte le segnalazioni relative a presunte violazioni del Codice dell’amministrazione digitale o di ogni altra norma in materia di cittadinanza digitale
  • In caso di contestazione sulla dichiarazione di accessibilità, o di esito insoddisfacente del monitoraggio, decide in merito alla corretta attuazione della legge sulla accessibilità agli strumenti informatici per le persone con disabilità.

Per questa particolare funzione, sul suo sito AgID ricorda che il Difensore civico per il digitale:

  • non risolve o media eventuali controversie tra il cittadino e Pubblica amministrazione
  • non può sostituirsi alla Pubblica amministrazione nello svolgimento dell’attività richiesta dal cittadino
  • non fornisce assistenza agli utenti nel risolvere i malfunzionamenti delle soluzioni applicative o dei servizi online delle Pubblica amministrazione
  • non si sostituisce l’ufficio per i rapporti con il pubblico delle amministrazioni (Urp).

Come presentare una segnalazione al Difensore civico per il digitale?

Prima della sua nascita, l’unica possibilità da parte del cittadino era scrivere direttamente all’Amministrazione o rivolgersi a un avvocato.

Ora invece presentare una segnalazione è semplicissimo: è sufficiente accedere alla pagina dedicata sul sito di AgID e, in base alle funzioni che il Difensore è chiamato a svolgere, scegliere tra i due percorsi:

  • Inviare una segnalazione compilando il form dedicato sul sito di AgID e trasmettendo l’eventuale documentazione a supporto all’indirizzo protocollo@pec.agid.gov.it
  • Presentare la segnalazione tramite l’apposito link disponibile sul sito istituzionale della Pubblica amministrazione presunta-inadempiente.

Cosa succede dopo aver presentato una segnalazione?

Se si opta per la prima opzione, il Difensore civico per il digitale verifica la fondatezza della segnalazione e, se confermata, verrà richiesto alla Pubblica amministrazione inadempiente di porre rimedio entro e non oltre 30 giorni. Decorso questo periodo, in mancanza di riscontro o delle azioni correttive necessarie, scattano le sanzioni previste dalla legge.

Se invece si sceglie la seconda via, la normativa vigente in materia di accessibilità prevede che l’utente possa segnalare – tramite apposito link reso disponibile sul sito istituzionale della Pa – eventuali risposte ritenute insoddisfacenti o mancate risposte  A tal proposito il Difensore civico per il digitale deve attivare le misure correttive necessarie informando anche AgID.

In linea generale, le modalità con cui il Difensore gestisce le segnalazioni ricevute sono descritte nel dettaglio nel Regolamento dedicato.

Le criticità attuali

Purtroppo ogni innovazione nell’ambito della cittadinanza digitale porta con sé diverse criticità, che ne limitano l’utilizzo.

Ad esempio, presentare una segnalazione al Difensore civico per il digitale è semplice e veloce, ma lo stesso non può dirsi per gli step successivi. Diversi cittadini lamentano infatti che, una volta ricevuta la segnalazione, parte un iter burocratico troppo lento e complesso: una segnalazione in primis fa avviare una serie di verifiche per attestarne la veridicità. Per le quali AgID si riserva fino a 50 giorni.

Anche superato questo scoglio, alcuni utenti lamentano anche la poca incisività del Difensore.

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